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Comune di Palombara Sabina
(Provincia di Roma)
STATUTO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2005
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n 21 del 31/03/2006
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 : Comune ‑ Funzioni
Art. 2 : Finalità
Art. 3 : Territorio del comune
Art. 4 : Decentramento
Art. 5 : Gemellaggi
Art. 6 : Stemma, Gonfalone e Sede
Art. 7 : Albo pretorio ed informazione
Art . 8 : Principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e partecipazione.
Art. 9 : Pari opportunità
Art. 10: Funzioni del Comune
Art. 11 : Compiti di competenza statale svolti dal comune
Art. 12 : Funzioni di programmazione
Art. 13 : Diritti di accesso e informazioni
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 14 : Partecipazione dei cittadini
Art. 15 : Associazioni
Art. 16 : Pro-Loco
Art. 17 : Partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Art. 18 : Comitati di frazioni.
Art. 19 : Situazioni giuridiche soggettive
Art. 20 : Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 21 : Istanze, proposte e petizioni popolari
Art. 22 : Referendum consultivo e propositivo
Art. 23 : Diritti dell’infanzia
Art. 24 : Il difensore civico
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 25: Gli organi di governo
Art. 26 : Deliberazione degli organi collegiali
Art. 27 : Consiglio comunale
Art. 28 : Presidente del Consiglio Comunale
Art. 29 : Vice Presidente
Art. 30 : Sessione e convocazione
Art. 31 : Linee programmatiche di mandato
Art. 32 : Commissioni Consiliari
Art. 33 : Consigliere Comunale
Art. 34 : Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 35 : Gruppi consiliari
Art. 36 : Sindaco
Art. 37 : Attribuzioni di amministrazione
Art. 38 : Attribuzioni di vigilanza
Art. 39 : Attribuzioni di organizzazione
Art. 40 : Vicesindaco
Art. 41 : Mozioni di sfiducia
Art. 42 : Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 43 : Giunta comunale
Art. 44 : Composizione
Art. 45 : Nomina
Art. 46 : Funzionamento della Giunta
Art. 47 : Competenze
TITOLO QUARTO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 48 : Assetto organizzativo
Art. 49 : Ripartizione degli uffici e preposizione agli stessi
Art. 50 : Aree funzionali
Art. 51 : Il Segretario Comunale
Art. 52 : Il Direttore Generale
Art. 53 : Conferenza dei servizi e vicarieta’
Art. 54 : Diritto di difesa
TITOLO QUINTO
SERVIZI COMUNALI
Art. 55 : Definizione e categorie dei servizi pubblici
Art. 56 . Gestione dei servizi
Art. 57 : Aziende speciali
Art. 58 : Agenzie
TITOLO SESTO
CONVENZIONI-CONSORZI –ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 59 : Modalita’ operative
TITOLO SETTIMO
CONTROLLO ECONOMICO –FINANZIARIO
Art. 60 : Obblighi dei responsabili dei servizi
Art. 61 : Situazione trimestrale
Art. 62 : Revisori dei conti
Art. 63 : Riequilibrio della gestione
Art. 64 : Controllo di gestione
TITOLO OTTAVO
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 65 : Revisione dello Statuto
Art. 66 : Adozione dei Regolamenti
Art. 67 : Disciplina Transitorie
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Comune ‑ Funzioni
Il Comune di Palombara Sabina è un ente territoriale locale autonomo. Esercita le proprie funzioni secondo le leggi, secondo il presente statuto e i regolamenti che ne discendono.
Le funzioni sono fissate dalle leggi dello Stato, della Regione e secondo i principi della Carta Europea delle autonomie locali.
La sua autonomia politica è fondata sullo Statuto. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
Art. 2
Finalità
Il Comune rappresenta la comunità; ne cura gli interessi, ne interpreta e ne esprime la volontà verso l’esterno; ne promuove il progresso civile, sociale ed economico; favorisce lo sviluppo del territorio, delle proprie particolari vocazioni e di tutte le sue risorse comprese quelle termali e naturali, la valorizzazione dei monumenti, delle opere d'arte, del patrimonio archeologico così come inserito nell'ambiente, che merita ogni attenzione e tutela anche nella predisposizione delle strumentazioni urbanistiche, la conservazione della propria identità culturale e storica, delle proprie tradizioni rivalutandole mediante le manifestazioni esistenti e la promozione di nuove, il diritto allo studio, alla cultura e all'educazione permanente.
Il Comune diffonde il panorama delle feste e delle sagre, con particolare attenzione alla Sagra delle Cerase, valorizza le usanze secolari palombaresi e cerca il recupero delle tradizioni popolari nella consapevolezza dell'importanza e del significato del passato, ritenendo tale attività momento di coesione sociale e occasione per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di prodotti industriali, artigianali, agricoli ed artistici.
Il Comune bandisce dal proprio territorio ogni forma di coltivazione di OGM.
Il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l’integrità, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle aree agricole e agro industriali, delle infrastrutture sociali, turistiche, commerciali e industriali.
Predispone e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato quali la protezione civile e la Croce Rossa Italiana.
Art. 3
Territorio del comune
Il territorio comunale si articola nel Capoluogo e nelle seguenti frazioni: Cretone, Stazzano, Marzolano e da case sparse all'interno del territorio comunale, che il Comune può riconoscere.
Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’istituto centrale di statistica.
Il Comune persegue un'equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio comunale, assicurando a tutti i cittadini eguale fruizione dei servizi da esso erogati.
L’attività patrimoniale e contabile del Comune è disciplinata dalla legge e dal regolamento generale di contabilità.
Art. 4
Decentramento
Con delibere del Consiglio Comunale, possono essere adottate forme di decentramento politico ed amministrativo, sia per lo svolgimento di funzioni proprie, sia per l’erogazione di determinati servizi.
Il funzionamento degli organi decentrati è stabilito con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.
Art. 5
Gemellaggi
Il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, per contribuire attivamente al processo d’integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un momento fondamentale dei processi socioculturali ed economici d’ogni nazione.
Art. 6
Stemma, Gonfalone e Sede
Lo stemma del Comune è di colore blu e rosso e rappresenta al centro un monte a tre cime sulla punta una palombella, che reca nel becco un ramoscello d’ulivo.
L’uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal regolamento.
La sede del Comune è fissata nel palazzo comunale sito in Via Piave n°35 e in quello di Piazza Vittorio Veneto n°12 uffici e servizi decentrati ne completano la struttura.
Il trasferimento della sede del Comune richiede una deliberazione della Giunta Municipale.
Art. 7
Albo pretorio ed informazione
Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, trasparenza, partecipazione, anche attraverso l’istituzione di bacheche di quartiere.
A tal fine è istituito l’Albo Pretorio presso la sede Comunale.
Art. 8
Principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e partecipazione.
Nella sua attività istituzionale, politica e amministrativa, il Comune s’ispira ai principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, sanciti dalla Costituzione. Il Comune è tenuto a compiere ogni possibile sforzo per superare le condizioni culturali, socio-economico e di costume che ne limitano l’attuazione. E' prioritario il suo impegno per una piena partecipazione dei cittadini all'organizzazione e allo svolgimento socio‑culturale della comunità.
In questa prospettiva garantisce anche la partecipazione delle associazioni libere democratiche e ne favorisce lo sviluppo; e riconosce il ruolo attivo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
Persegue l'elevamento progressivo della socialità e della solidarietà, con particolare riguardo alle fasce svantaggiate dei cittadini che vivono nel proprio territorio.
Il Comune interviene per favorire l’inserimento civile, sociale e professionale dei portatori di disagio fisico e psichico.
Il Comune riconosce i diritti dei minori e degli anziani e persegue politiche atte al loro pieno riconoscimento.
Promuove il reinserimento sociale dei ristretti ed ex detenuti.
E' impegnato a combattere la diffusione delle droghe e nella riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti.
Il Comune pone in essere ogni azione positiva per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare per i giovani, anche promuovendo e sostenendo la cooperazione.
Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani e il rigetto d’ogni azione di guerra tra i popoli e pone il valore dell'unità nazionale alla base della propria azione d’indirizzo della collettività.
Realizza e rende effettivo, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia, il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado difendendo il ruolo basilare della scuola.
Art. 9
Pari opportunità
Il Comune persegue pari opportunità tra i cittadini in ogni aspetto della vita civile e sociale.
Tutela la dignità, la libertà dei lavoratori e ne agevola le forme di auto organizzazione.
Accoglie ed assiste, nei limiti delle possibilità, tutti coloro che sono oggetto di violenza e ne tutela i diritti.
Il Comune d'intesa con le OO.SS. e le Associazioni rappresentative dell'utenza, organizza i servizi e gli orari degli uffici in modo da corrispondere alle esigenze dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti.
Art. 10
Funzioni del comune
L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, in modo particolare nei settori dell'assetto territoriale e il suo utilizzo e in quello dei servizi.
I servizi possono essere svolti anche in forma decentrata o in cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.
Le funzioni amministrative che il Comune deve svolgere possono essere dettagliatamente individuate in questi settori:
a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli Interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
Al Comune competono le tasse, le Imposte, le tariffe e i contributi sui servizi di cui ha competenza.
Art. 11
Compiti di competenza statale svolti dal comune.
Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale:
a) Servizio elettorale;
b) Anagrafe;
c) Stato civile;
d) Statistica;
Le funzioni attribuite a questi servizi sono esercitate dal Sindaco con l’incarico di Ufficiale di Governo. Ulteriori funzioni amministrative di competenza statale possono essere svolte dal Comune se affidate con specifiche leggi. Queste regolano anche i rapporti finanziari garantendo le relative risorse.
Art. 12
Funzioni di programmazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia e d’ogni altro Ente locale intermedio.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
Il Comune intrattiene con gli altri Comuni rapporti di collaborazione, con la Provincia e la Regione i rapporti sono uniformati ai principi di cooperazione, equità, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere d’autonomia.
Art. 13
Diritti di accesso e informazioni
Il Comune considera l'informazione, la condizione preliminare per la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
In conformità alle disposizioni delle leggi vigenti, tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti ad essi inerenti.
Il Comune, mediante regolamento, è tenuto ad organizzare il servizio di accesso, costituendo anche un ufficio di pubbliche relazioni che garantisce tempestivamente le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure.
Tutti i documenti e gli atti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l’esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento.
In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti e provvedimenti consiliari nonché degli atti e deliberazioni che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e attribuiscono vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.
Il regolamento:
a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
b) elenca le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli e delle formazioni sociali.
Il Comune cura la più ampia informazione ai cittadini con particolare riguardo:
a) alle leggi n. 445/2000 sulla autocertificazione, n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, n. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali;
b) allo statuto del Comune;
c) all'organizzazione degli uffici e servizi;
d) ai procedimenti e loro modalità;
e) ai regolamenti sull’informazione, l’accesso e la partecipazione;
f) al regolamento sulla concessione di contributi;
g) ai bilanci preventivi e consuntivi;
h) al piano territoriale di coordinamento;
i) alle opere che comportino, a termine di legge o per espressa previsione deliberativa consiliare, valutazione di impatto ambientale.
Il Comune pubblica bimestralmente un bollettino che raccoglie integralmente gli ordini del giorno e le mozioni approvate dal Consiglio comunale nonché l'oggetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco. Per la pubblicità di tali atti il Comune può avvalersi anche della collaborazione, degli organi locali di stampa.
Il Comune attraverso lo strumento informatico da la possibilità di consultare le Gazzette Ufficiali, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Presso apposito Ufficio Comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini lo Statuto Comunale e i regolamenti Comunali.
TITOLO Il
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 14
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico‑amministrativa, economica e sociale della comunità.
Salvo che per la partecipazione a referendum consultivi e propositivi, oltre i cittadini iscritti nelle liste elettorali, sono titolari dei diritti di partecipazione:
• i cittadini nati a Palombara Sabina, ma non residenti;
• i cittadini residenti non ancora elettori;
• i cittadini che hanno eletto domicilio nel Comune di Palombara Sabina per ragioni di studio o lavoro;
• gli stranieri residenti in regola con le normative vigenti in materia di immigrazione.
Il Comune, prima di adottare atti che interessano determinate categorie di cittadini, provvede alla consultazione degli interessati:
• direttamente, mediante assemblee pubbliche;
• indirettamente, attraverso rapporti con i rappresentanti delle categorie e degli Enti;
• rapportandosi con le apposite consulte di cui all’art. 15.
Art. 15
Associazioni
Il Comune anima la crescita e lo sviluppo civile della Comunità locale anche favorendo e valorizzando libere forme associative tra i cittadini.
Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato.
La Commissione Consiliare competente provvede al riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi in materia.
Sono così istituite la Consulta dell’economia, del lavoro e delle attività produttive; la Consulta della cultura, dello sport, del turismo, delle attività sociali e della qualità della vita; la Consulta per l’istruzione e le problematiche scolastiche, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all’amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le tre Consulte del presente Statuto sono nominate con delibere del Consiglio Comunale e dotate delle strutture operative necessarie. Sono preposte ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi come da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale.
Le consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio a mezzo del Sindaco con l'intervento della Commissione Consiliare competente e della Giunta comunale, all’atto dell’impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani dì attuazione dello stesso di iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio secondo le modalità del citato regolamento.
I pareri, le proposte ed i rilievi delle consulte sono trasmessi al Sindaco, che ne cura l'inoltro entro 10 giorni ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale, i quali hanno l'obbligo nei successivi trenta giorni di comunicare in forma pubblica, ai proponenti, le determinazioni adottate.
La Giunta comunale assicura alle consulte l’invio di informazioni, comunicazioni, atti di efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all’amministrazione del Comune.
La Giunta comunale assicura alle tre consulte i locali e inoltre, compatibilmente con le disponibilità del Comune i mezzi strumentali e il personale necessario per l’esercizio delle loro attività.
Il Comune può concedere sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari su indicazione della consulta alle associazioni riconosciute di cui sopra, e sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 16
Pro-Loco
La Pro-loco Associazione che cura lo sviluppo e l’immagine del Comune di Palombara Sabina è ente sottoposto al controllo Comunale. L’attività dell’Associazione è stabilita con apposito regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale.
Art. 17
Partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Al fine di gestire servizi assistenziali, culturali, sportivi ed attività ricreative di rilevanza non imprenditoriale, il Comune può istituire “strutture speciali”, la cui gestione può essere affidata ad associazioni aventi analoga ragione sociale, attraverso la stipula di un'apposita convenzione.
Art. 18
Comitati di frazioni.
Il Comune promuove Comitati di frazione.
Il Comitato di frazione ha poteri consultivi su tutte le materie di interesse della frazione, nonché il diritto di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerenti alle problematiche della frazione stessa.
Il Presidente del Comitato di frazione partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione e del Consiglio Comunale a cui è attribuito l'esame dell'atto di iniziativa della frazione.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.
Il regolamento deliberato dal Consiglio Comunale deve contenere le norme riguardanti:
• la delimitazione geografica;
• le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Comitato;
• le modalità per l'elezione dei Presidente e del Vice Presidente;
• il numero dei componenti non superiore a 9, con esclusione dei Consiglieri Comunali in carica;
• le modalità di elezione con sistema maggioritario e la durata in carica;
• le modalità ed i criteri volti e definire i rapporti con gli organi comunali.
Art. 19
Situazioni giuridiche soggettive
Quando il Comune adotta atti relativi a situazioni giuridiche soggettive deve informare tempestivamente gli interessati. L'informazione di cui al 1° comma è d’obbligo e deve essere esaustiva quando si tratta di:
- piani urbanistici;
- opere pubbliche;
- uso del suolo;
- piani commerciali;
- e in genere opere di pubblico interesse.
Gli interessati possono intervenire per iscritto nel corso del procedimento. Il Comune negli atti deliberativi deve menzionare le osservazioni ricevute dall'interessato che se si ritiene leso nei suoi diritti può ricorrere nelle forme di legge.
Art. 20
Interventi nel procedimento amministrativo
Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti al procedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
I soggetti portatori di interessi hanno diritto di intervenire nel procedimento con memorie, scritti, documenti che debbono essere valutati se attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere informalmente sentiti dalle strutture competenti.
Il dirigente o funzionario competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare la parte discrezionale del provvedimento.
Il Responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione individuale.
Nei casi di improrogabile comprovata urgenza o nei casi nei quali il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili il responsabile può con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione, provvedendo alla pubblicazione tramite affissione all’Albo Pretorio dei provvedimenti da adottare.
Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere comunicate, nonché gli impiegati responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 21
Istanze, proposte e petizioni popolari
Tutti i cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte, per la tutela di interessi collettivi.
Le istanze, le petizioni e le proposte di cui al precedente comma non richiedono particolari formalità per la loro presentazione.
Comunque:
· devono essere presentate al Sindaco;
· la firma del primo firmatario deve essere autenticata a norma di legge (pena la non accettazione) il primo firmatario è garante di tutte le firme della petizione o istanza proposta.
· firmatari devono indicare luogo, data di nascita e luogo di residenza.
· di esse e delle relative decisioni va conservata copia in archivio.
La risposta all'istanza o interrogazione o interpellanza, viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o da questi delegata al Segretario Comunale, o dal Dipendente Responsabile secondo la natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato e comunque prima dell’efficacia dell'atto preso in esame.
Le petizioni e le proposte vengono inviate dal Sindaco al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze. L’organo competente procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione o proposta. In quest'ultimo caso il provvedimento adottato deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La proposta o la petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può arrivare alla ratifica di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Trascorsi 40 giorni dalla data di presentazione delle richieste, in caso di insufficiente o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Difensore Civico, le cui decisioni vincolano l'Amministrazione Comunale.
Art. 22
Referendum consultivo e propositivo
E' previsto l’istituto del referendum consultivo e propositivo in tutte le materie di competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di conto consuntivo, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, ad eccezione delle proposte accolte, ma non fatte proprie dal Consiglio Comunale, le quali possono essere ripresentate dopo un anno.
Soggetti promotori del referendum sono:
• referendum consultivi: il Consiglio Comunale o il 20% degli elettori;
• referendum propositivi: il 20% degli elettori.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale.
L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione e sarà tenuto entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di ammissibilità.
Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere indetto prima che siano trascorsi dodici mesi da altro precedente.
Quando il referendum è stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
I referendum non sono validi se non hanno partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Art. 23
Diritti dell’infanzia
Il Comune riconosce a tutti i minori di anni 18 i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20.11.1989.
Il Sindaco, aderendo all'iniziativa dell'UNICEF, richiederà di essere nominato “Difensore Ideale dei Bambini”.
Allo scopo di acquisire un’approfondita conoscenza dei problemi dei giovani e di garantire la loro partecipazione alla vita e alle scelte della comunità, il Sindaco dovrà periodicamente convocare, almeno una volta l'anno, un forum dei giovani e un Consiglio Comunale dedicato esclusivamente all'infanzia e aperto alla partecipazione dei bambini.
Art. 24
Il difensore civico
Il difensore civico vigila sull'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati.
Il difensore civico è eletto, tra coloro che abbiano presentato domanda a seguito di avviso pubblico, a scrutinio segreto con i voti dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati. Dopo due votazioni infruttuose è eletto con i voti della metà più uno dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.
Non può essere nominato difensore civico:
- chi è residente nel Comune;
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e coloro che rivestono all'interno di strutture ed organizzazioni politiche cariche rappresentative;
- i ministri di culti;
- gli amministratori titolari ed i dipendenti di enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune;
- i candidati alle ultime elezioni amministrative.
Il difensore civico, deve aver compiuto trentacinque anni e non superato i settanta, deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, desumibile dal possesso di un adeguato titolo di studio, nonché da esperienze professionali nell’area delle pubbliche amministrazioni, deve altresì dare garanzia d'indipendenza, di imparzialità e probità.
La delibera istitutiva del difensore civico, da assumersi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, prevede le modalità di organizzazione dell’ufficio, l'organico del medesimo, eventuali sportelli decentrati.
Il difensore civico riceve un’indennità di carica pari al 30% degli emolumenti stabiliti dalla legge per il Sindaco.
Il difensore civico è autonomo ed il suo ruolo non configura alcun tipo di dipendenza dal Comune.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato corrispondente alla durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, ma esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) per richiesta motivata di revoca accompagnata dalle sottoscrizioni autocertificate di almeno 1/3 dei cittadini elettori;
d) nel caso che 2/3 dei consiglieri assegnati ne deliberino la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto, dei regolamenti comunali.
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 25
Gli organi di Governo
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 26
Deliberazione degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso il responsabile degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 27
Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale, nominato tra i consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente è effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio ha il potere attraverso apposita delibera di revocare il mandato al Presidente in carica.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale ispira l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari ed in particolare della:
· Commissione Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici, competente nelle seguenti materie: Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Ambiente, Protezione Civile, Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici.
· Commissione Bilancio, Tributi, Patrimonio, Demanio e Programmazione economica, per le seguenti materie: Contabilità e Bilancio, Pianificazione economica e dei servizi comunali, beni comunali.
· Commissione per le Politiche Sociali per le seguenti materie: Servizio di prevenzione alle Tossicodipendenze, Alcoolismo e disagio giovanile, assistenza ai minori, alla terza età, disabili e portatori di handicap, organizzazione dell’assistenza domiciliare. Sanità.
· Commissione per le Politiche Culturali e delle attività produttive per le seguenti materie: Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Formazione Professionale.
· Commissione per lo Statuto e i Regolamenti, competente a proporre al consiglio comunale modifiche al presente Statuto o a regolamenti comunali.
Il Consiglio, per la trattazione di particolari affari, per esperire studi, indagini ed inchieste può istituire commissioni speciali a carattere temporaneo e a competenza limitata, con la partecipazione anche di componenti esterne.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine sull’attività amministrativa.
Ad ogni commissione possono essere assegnati fino ad un numero massimo di sette consiglieri (quattro al gruppo di maggioranza a tre al gruppo di minoranza nominati dal Consiglio con votazione separata dai propri gruppi.
Il Presidente è eletto all’atto dell’insediamento di ciascuna commissione.
Le Commissioni hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Non possono, in ogni caso, avere poteri deliberativi, neppure per delega espressa.
Il Consiglio comunale e le commissioni consiliari svolgono la loro attività in sedute pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.
Il Regolamento medesimo dovrà garantire: la tempestiva ed idonea pubblicità delle sedute, prevedere il luogo e gli argomenti in discussione, l’utilizzazione e l’approntamento di idonee strutture che consentano la presenza del pubblico ai lavori, il deposito presso apposito ufficio comunale degli atti principali e della documentazione in visione ai cittadini, riguardanti argomenti di maggiore rilievo ed importanza per la collettività locale dell’Ente affinché consegua gli obbiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
Non è ammessa delegazione di funzione dal Consiglio Comunale né alla Giunta municipale né agli atri organi del Comune.
Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.
Art. 28
Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente nel suo seno, nella prima adunanza con votazione palese per appello nominale. Alla prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, alla seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza semplice. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, convoca e presiede le sedute, e predispone l’Ordine del Giorno dei lavori consiliari.
3. Convoca, e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari fissando l’ordine del giorno, coordina le attività delle Commissioni Consiliari, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco e i gruppi consiliari, impartisce direttive al Segretario Generale in ordine all’organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni e strutture.
4. Indice i Referendum Consultivi previsti dallo Statuto e dal relativo Regolamento.
5. Dirige i dibattiti del Consiglio Comunale, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni, ha la facoltà di sospendere la seduta secondo le modalità previste dal Regolamento.
6. Può ordinare l’espulsione dall’aula dei Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, impedendo il regolare svolgimento della seduta e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo, al regolare svolgimento della seduta, cosi esercitando i poteri di polizia.
7. Il Presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni ed ogni altra istanza presentata dai Consiglieri. Può autonomamente presentare proposte di deliberazioni di competenza dell’Organo presieduto.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
9. Al Presidente sono assicurate adeguate strutture e, per la complessità delle funzioni, è attribuita un’indennità mensile rapportata a quella stabilita per legge per il Sindaco.
10. Il Presidente del Consiglio Comunale autorizza i Consiglieri Comunali all’effettuazione di missioni.
Art. 29
Vice Presidente
1. Con la stessa modalità dopo l’elezione del Presidente, vengono eletti due vice Presidenti.
E’ vice Presidente Vicario il Consigliere espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.
Il vice Presidente Vicario ed in subordine il vice Presidente sostituiscono, in caso di assenza, il Presidente in tutti i compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
Art. 30
Sessione e convocazione
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Il Segretario Generale dispone, a cura del responsabile del settore competente, anche l’affissione del manifesto di convocazione completo dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno oltre l’utilizzo degli strumenti telematici ed informatici.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno un giorno prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 31
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 32
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art 26, potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio maggioritario. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 33
Consigliere Comunale
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni (quelle straordinarie o anche alle sessioni in generale) per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo si considera giustificato il Consigliere Comunale che abbia comunicato al Presidente del Consiglio la sua assenza. Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire (al Presidente) eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 34
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinare dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazione utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati della legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 32 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale preso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Pere assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 35
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri posso costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali posso costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. E’ istituita, presso il Comune di Palombara la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
4. I capogruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti di almeno 2 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Presidente del Consiglio.
Art. 36
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintendente alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintendente all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive e può delegare parte delle sue funzioni agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, anche, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 37
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per promuovere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per il referendum previsto dall’art. 8 del D.lgs. 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuite quale autorità locale nelle materie previste dalle disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti, nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica e di carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6 del D.lgs. 267/2000;
f) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 38
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende sociali istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 39
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone gli argomenti da trattare in Giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
Art. 40
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
Art. 41
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 42
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 43
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
Art. 44
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco, per quanto riguarda la composizione massima della Giunta, si deve fare riferimento all’art. 47 del D.lgs. 267/2000.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Si escludono coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative e non sono stati eletti.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 45
Nomina
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela, di affinità di primo grato, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 46
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 47
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2, del D.lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi e vantaggi di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) approva il PEG su proposta del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
n) autorizza la resistenza di giurisdizione riguardo ai componenti degli organi di governo.
TITOLO QUARTO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art.. 48
Assetto organizzativo
Gli uffici dell’Amministrazione comunale, la cui attività e la cui organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi del Comune, sono coordinati dal Segretario Comunale. La dotazione organica dell’ente, l’adozione organica dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio è di competenza della Giunta, e sono effettuati sulla base delle attività svolte in via istituzionale dal Comune e dei carichi di lavoro attribuibili a ciascuna unità personale.
È istituito l’ufficio rapporti con il pubblico (URP).
Art. 49
Ripartizione degli uffici e preposizione agli stessi
Gli uffici comunali sono raggruppati in Servizi col carattere della massima possibile omogeneità e interrelazionalità.
Il numero di tali servizi, le unità di personale attribuite a ciascuno di essi, le qualifiche da possedersi da parte delle stesse sono previste e disciplinate nel Regolamento di cui all’articolo precedente.
Il preposto a ciascun servizio sarà individuato dal Sindaco secondo criteri, termini e modalità stabiliti dal Regolamento. Lo stesso è tenuto a dare il parere di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Art. 50
Aree funzionali
Il Regolamento può prevedere l’istituzione di aree funzionali, comprendenti più servizi.
In tal caso, è preposto alla direzione dell’area un funzionario di qualifica apicale dell’ente, scelto sulla base dell’attitudine a ricoprire il posto.
Il preposto alla direzione dell’area funzionale può, secondo il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n° 267/2000, essere scelto, con contratto di diritto pubblico ovvero con contratto di diritto privato, tra soggetti esterni all’Amministrazione Comunale.
La nomina avrà la durata del mandato elettivo del Sindaco.
Nel caso i risultati raggiunti non possano considerarsi soddisfacenti rispetto ai programmi proposti e alle potenzialità esistenti, l’incarico può essere anticipatamente revocato, con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati raggiungibili e a quelli prodotti in concreto.
Art. 51
Il Segretario Comunale
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale che dipende funzionalmente dal capo dell’Amministrazione scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
La nomina avrà durata corrispondente e quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri di ufficio.
Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa, nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.
Il Segretario Comunale inoltre:
-partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
-può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco. Può esercitare le funzioni di Direttore Generale.
Art. 52
Il Direttore Generale
1. Il Sindaco, può nominare con proprio decreto il Direttore Generale, nella persona del Segretario Comunale.
Art. 53
Conferenza dei servizi e vicarieta’
Nei casi in cui vi sia una proposta di deliberazione particolarmente complessa, i pareri dei Responsabili dei servizi interessati sono resi previa convocazione di una conferenza dei responsabili dei servizi integrata con la presenza di figure professionali esterne particolarmente specializzate nella materia da trattare.
Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile dell’area funzionale, le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal funzionario con qualifica più elevata, o, a parità di qualifica, dal soggetto con maggiore anzianità di servizio.
Art. 54
Diritto di difesa
Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, e devono essere permesse la presentazione e l’estrazione di documenti e di memorie, secondo le regole previste nell’apposito regolamento.
TITOLO QUINTO
SERVIZI COMUNALI
Art. 55
Definizione e categorie dei servizi pubblici
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
La Legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.
Art. 56
Gestione dei servizi
La gestione dei servizi comunali può avere luogo:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
g) con le altre modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del d.lgs. 267/2000.
Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all’Amministrazione Comunale.
A tal fine il Consiglio Comunale procede a consultare il Collegio dei Revisori dei Conti nell’ambito di attività di consulenza e collaborazione prevista dell’art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267.
Art. 57
Aziende speciali
L’Azienda speciale è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale per la gestione di quei servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità.
Per imprenditorialità si intende che la gestione deve essere condotta a costi e ricavi e le eventuali perdite che dovessero registrarsi in un esercizio economico dovranno essere coperte nei modi tipici di una gestione imprenditoriale.
Gli eventuali trasferimenti dell’Amministrazione Comunale operati per coprire possibili costi sociali sono considerati alla stregua di entrate speciali dell’azienda; essi non possono mai essere richiesti per pareggiare il bilancio.
L’Azienda speciale è ente strumentale dell’Amministrazione Comunale; essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio Statuto.
Lo Statuto dell’Azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale e in esso sono previsti i caratteri operativi dell’Azienda stessa, la sua organizzazione, i rapporti con l’Amministrazione comunale e quanto altro è necessario al funzionamento della stessa.
Le modifiche dello statuto sono parimenti approvate dal Consiglio Comunale, anche se proposte dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale.
Sono organi dell’Azienda speciale:
- Il Consiglio di Amministrazione. La nomina, la revoca e la durata in carica dei cui componenti sono previsti nello Statuto dell’Azienda;
- Il Presidente dell’azienda, che è anche presidente del consiglio di amministrazione e la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto nell’ambito dei consiglieri di amministrazione;
- Il Direttore dell’Azienda, la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto, a cui è attribuita, secondo le regole parimenti stabilite nello Statuto, responsabilità della gestione dell’azienda;
- Il Collegio dei revisori dei conti; la nomina, la revoca e la durata in carica dei quali sono previste nello Statuto dell’azienda speciale.
Lo Statuto dell’azienda speciale può prevedere altre forme di controllo e di verifica della gestione.
L’Amministrazione comunale conferisce il capitale di dotazione iniziale e può reintegrarlo, acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti del Comune, allorquando ritiene che la sua diminuzione non deriva da fattori connessi con caratteri di mancata imprenditorialità della gestione.
Negli altri casi di perdita del capitale di dotazione, l’azienda sciolta è posta in liquidazione.
L’amministrazione comunale esercita la vigilanza sulle aziende speciali, determina le finalità e gli indirizzi delle stesse, approva gli atti fondamentali delle medesime, quali indicati nello Statuto delle singole aziende e verifica i risultati della gestione.
Art. 58
Agenzie
L’Agenzia è organismo strumentale del Comune per l’esercizio dei servizi dotati di autonomia gestionale.
L’Agenzia opera secondo le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito dei fondi ad essa annualmente assegnati e con il personale ad essa attribuito dalla pianta organica.
L’autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell’ambito delle direttive emanate dall’Amministrazione Comunale.
L’Agenzia è tenuta ad operare con criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio.
Gli eventuali sbilanci derivanti dai costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.
Sono organi dell’Agenzia:
- il Consiglio di Amministrazione, che è composto di tre membri, nominati tra soggetti in possesso di adeguata esperienza, cultura e professionalità sia nel campo specifico in cui l’istituzione deve operare, sia nel campo gestionale. Essi sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale e dallo stesso sono revocati allorquando si manifestano evenienze per le quali non è possibile la continuazione del mandato;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è eletto dallo stesso consiglio di amministrazione fra i suoi membri;
- il Direttore che è impiegato dell’ente locale e a cui compete la responsabilità della gestione dell’agenzia.
Lo specifico regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale determina i modi di costituzione delle agenzie, il loro funzionamento, i rapporti con l’Amministrazione Comunale, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni e il reclutamento del Direttore e quanto altro necessario per il funzionamento delle stesse.
Le funzioni di controllo contabile interno sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell’Amministrazione Comunale.
TITOLO SESTO
CONVENZIONI-CONSORZI –ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 59
Modalita’ operative
L’attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati.
L’attività stessa è tesa a favorire, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, alla stipula di convenzioni, alla costituzione di consorzi e alla definizione di accordi di programma, ai sensi degli art. 30,31 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
TITOLO SETTIMO
CONTROLLO ECONOMICO –FINANZIARIO
Art. 60
Obblighi dei responsabili dei servizi
I responsabili dei servizi e degli uffici verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
I responsabili, con apposite relazioni, indirizzano osservazioni e suggerimenti al competente assessore.
Il responsabile del Servizio ragioneria verifica la giusta imputazione in bilancio delle proposte di spesa, attestando l’esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo, avuto riguardo anche all’effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a destinazione vincolata.
Art. 61
Situazione trimestrale
La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni intervenute nella parte “entrata” e nella parte “spesa”, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
Art. 62
Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri, è nominato dal Consiglio Comunale e resta in carica tre anni,
I componenti sono scelti ai sensi del comma 1 e 2 art. 2,3,4 d.lgs. 267/2000 ed eleggono tra loro nella prima seduta valida il Presidente.
I suoi componenti, salvo inadempienza, non sono revocabili e sono rieleggibili per una sola volta.
Il Collegio dei revisori, quale struttura stabile al servizio della comunità locale, si avvale di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale.
Esercita le funzioni di cui all’art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione nonché vigila sul mantenimento degli equilibri di bilancio secondo norme contabili recate dal Testo Unico (D.lgs. 267/2000).
Il Collegio ha facoltà di richiedere anche direttamente a tutti gli uffici atti e documenti, nonché i chiarimenti necessari all’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
Nel Regolamento di contabilità saranno individuate le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli Uffici dell’Ente, garantendo il rispetto della reciproca autonomia.
Art. 63
Riequilibrio della gestione
Il Consiglio Comunale sulla base della situazione aggiornata del bilancio, trasmessa dalla Giunta, e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal Collegio dei Revisori, adotta, quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.
Art. 64
Controllo di gestione
È istituito un apposito Servizio per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi degli elementi necessari per l’espletamento del controllo della gestione, fondato, tra l’altro su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità di magazzino.
Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti. Con apposito regolamento da porsi in appendice a quello di organizzazione degli uffici e dei servizi la Giunta Municipale detta le disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno e del nucleo di valutazione.
TITOLO OTTAVO
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le proposte di modificazione o di abrogazione dello Statuto sono sottoposte al parere dei Consigli Circoscrizionali e degli altri organismi di partecipazione popolare, che deve essere richiesto almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'eventuale adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale, in quanto l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo statutario.
Art. 66
Adozione dei Regolamenti
1. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge o non sia previsto un termine dallo Statuto medesimo, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto medesimo.
Art. 67
Disciplina Transitorie
1. Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui all'art. 66 continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge o dello Statuto medesimo.
STATUTO REGOLAMENTI/Statuto
Servizio Segreteria AA.GG. 04.05.2006
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